Riconoscimento della laurea in Svizzera: cosa cambia dal 2019

Tra i requisiti per lavorare in Svizzera esercitando una professione sanitaria è richiesto il riconoscimento della propria laurea presso la Croce Rossa Svizzera, organismo competente in materia. Nel mese di Dicembre 2018 la Croce Rossa ha annunciato dei cambiamenti per ciò che riguarda le modalità con cui da Gennaio 2019 verrà gestita la procedura; se prima occorreva inviare tutta la documentazione via mail o per posta ordinaria, adesso la procedura sarà interamente online. È stato creato un portale dedicato al tema, il portale “Precheck”, attraverso il quale si può inoltrare la domanda di riconoscimento alla Croce Rossa. Di seguito vi riportiamo il link di riferimento: https://www.precheck.ch/account/login.

Come funziona, nel concreto, la procedura? Vediamolo nel dettaglio.

Innanzitutto, occorre registrarsi e creare un proprio account. Successivamente, sarà necessario inserire i propri dati personali e allegare una fotocopia della laurea e del documento di identità. Questa è la prima fase, detta “valutazione preliminare”, che, tra l’altro, è uno step obbligatorio. Generalmente nell’arco di 15 giorni la Croce Rossa risponde alla vostra richiesta indicandovi eventuale ulteriore documentazione da presentare per proseguire con l’iter. Si apre così la seconda fase della procedura.

Nella seconda fase del procedimento, vi verrà altresì richiesto di effettuare il pagamento di due fatture: la prima a titolo di tassa di riconoscimento dell’importo di 600 CHF e la seconda di 130 CHF per l’iscrizione al NAREG, ossia il registro nazionale svizzero delle professioni sanitarie. Una volta effettuati i pagamenti, si apre la terza fase.

In questa fase, arriviamo al traguardo finale, ossia il provvedimento di riconoscimento del proprio titolo di studio. Generalmente la procedura si conclude nell’arco massimo di 3 mesi. Essendo l’italiano una lingua ufficiale in Svizzera, la documentazione può essere prodotta in lingua italiana.

Precisiamo che la procedura descritta si applica esclusivamente ai coloro i quali hanno un titolo di formazione rilasciato da uno dei seguenti Stati:  Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria.

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